STATUTO ME.MO.

Associazione Metodo Montessori – Istituto Comprensivo Riccardo Massa

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E’ costituita l’associazione denominata:

“Me.Mo. Associazione Metodo Montessori – Istituto Comprensivo Riccardo Massa” 

L’associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità.

L’Associazione ha sede a Milano, nella sede dell’Istituto Riccardo Massa, in Via Quarenghi n. 12.

L’associazione è costituita a tempo indeterminato, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 2- SCOPO

L’Associazione Metodo Montessori, escluso qualsiasi fine di lucro, si propone di:

  • conseguire dall’ONM il riconoscimento quale Associazione Associata;
  • promuovere e sostenere, anche economicamente, iniziative in campo scolastico, formativo, educativo e culturale in genere, per favorire la diffusione dei principi e degli ideali del metodo Montessori;
  • favorire l’aggregazione di competenze e risorse, pubbliche e private, finalizzate a sostenere la realizzazione di comunità infantili, scuole / sezioni / classi  di diverso ordine e grado, ispirate alla proposta educativa montessoriana di verticalizzazione; 
  • promuovere e diffondere gli ideali scientifici e metodologici di Maria Montessori per l’attuazione della completa formazione dell’essere umano nel rispetto dell’autonomia, della libertà e della responsabilità individuale quali condizioni per la realizzazione e l’espressione delle potenzialità umane e per  l’affermazione concreta dei diritti dell’Infanzia;
  • promuovere nei genitori e negli adulti in genere la riflessione ed il confronto su tematiche educative. 

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione può, anche attraverso l’opera di terzi:

  • sostenere e promuovere corsi per la formazione e l’aggiornamento in servizio del personale docente, attraverso personale esperto, con l’ausilio di ogni altra iniziativa all’uopo finalizzata;
  • promuovere la sensibilizzazione familiare anche  attraverso manifestazioni culturali e convegni per la diffusione del metodo Montessori;
  • favorire e realizzare attività ricreative, artistiche, culturali e di animazione di spirito montessoriano, anche attraverso progetti post / extra scolastici,  dedicate a bambini e ragazzi  e a vantaggio degli iscritti;
  • effettuare studi e ricerche connesse con le problematiche dell’istruzione; 
  • promuovere open day e manifestazioni che diano visibilità ai progetti dell’associazione;
  • locare sale, aule e palestre, con o senza utilizzo di personale e di collaboratori e attrezzature didattiche al fine del raggiungimento degli scopi dell’associazione;
  • locare, noleggiare e vendere materiale didattico, di ricerca audiovisiva e qualunque dispensa o elaborato inerente gli scopi dell’associazione;
  • pubblicare testi, riviste, bollettini, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche nell’ambito delle attività dell’associazione e nel rispetto della normativa vigente in materia;
  • raccogliere fondi finalizzati esclusivamente agli scopi dell’associazione medesima;
  • mettersi in rete, iscriversi e collaborare con associazioni a livello locale, nazionale ed internazionale che promuovono il pensiero montessoriano;
  • provvedere, nel rispetto delle proprie finalità, a far conoscere le proprie attività attraverso pubblicazioni, supporti informativi, supporti audiovisivi e multimediali, coinvolgendo in modo attivo tutti gli utenti interessati.

I progetti di cui sopra potranno essere realizzati presso la sede dell’associazione, oppure presso altri luoghi ritenuti idonei (ad esempio: strutture pubbliche o con queste convenzionate) nelle forme e nei modi previsti dalla legge, compreso i domicili familiari.

Per attuare le iniziative e le attività di cui sopra, l’associazione potrà compiere tutte le operazioni consentite dalle leggi vigenti, di natura mobiliare, immobiliare e/o finanziaria ritenute utili o necessarie allo scopo. In particolare potrà:

• raccogliere fondi da associati e da terzi; 

• svolgere attività commerciali e produttive a carattere marginale e nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi sociali; 

• usufruire di tutti i contributi e/o agevolazioni previste dalle leggi e messi a disposizione da privati o da enti pubblici, sia nazionali che internazionali.

L’associazione potrà richiedere l’iscrizione presso albi e/o registri delle Associazioni tenuti dagli enti pubblici secondo norme di legge in vigore (LEGGASI REGISTRO PROVINCIALE REGIONALE O NAZIONALE DELLE APS). L’associazione potrà svolgere la propria attività anche collaborando in qualsiasi forma con altre associazioni, persone giuridiche, enti, sia pubblici che privati, stipulare convenzioni con Organi Europei, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, per incrementare iniziative associative per l’attuazione dei fini statutari.

Per il raggiungimento dello scopo associativo l’associazione si avvarrà in primo luogo delle competenze professionali degli associati; potrà anche avvalersi di collaborazioni esterne, nonché di personale dipendente e/o delle prestazioni di Enti, Società, Associazioni Pubbliche e Private.

Art. 3 – ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Possono associarsi le persone fisiche maggiorenni, gli enti, le associazioni e/o le persone giuridiche (in persona del legale rappresentante pro tempore) italiane e/o straniere che ne facciano richiesta e risultino in possesso dei requisiti morali, culturali e professionali che favoriscano il raggiungimento dei fini associativi. Con la presentazione della domanda di ammissione l’associato si impegna a condividere gli orientamenti generali dell’associazione ed a partecipare attivamente alla sua vita ed al suo sviluppo.

Gli associati si distinguono in:

a) fondatori;

b) sostenitori;

c) onorari;

d) ordinari.

Sono associati Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione.

Sono associati Sostenitori coloro che, oltre a versare la quota associativa, favoriscano lo sviluppo della associazione contribuendo alle attività con contributi finanziari.

Sono associati Onorari coloro che abbiano acquisito particolari meriti nell’ambito delle attività dell’associazione e non sono obbligati al versamento della quota associativa.

Sono associati Ordinari tutti gli altri associati.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei, fatto salvo il diritto di recesso.

La quota associativa deve essere rinnovata entro il primo trimestre dell’esercizio sociale. 

Art. 4 – AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO DEGLI ASSOCIATI

Il Consiglio Direttivo delibera in merito all’ammissione degli associati.

Sono cause di esclusione di diritto dall’associazione la liquidazione ed il fallimento.

L’Assemblea può deliberare l’esclusione dell’associato nel caso di:

  1. cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti relativi agli incarichi affidati, perdita dei requisiti o assunzione di comportamenti lesivi o incompatibili con gli interessi o con gli scopi dell’associazione;
  2. mancato pagamento della quota associativa entro il termine di chiusura dell’esercizio sociale;
  3. violazione delle norme statutarie;
  4. condotta contraria alle leggi, all’ordine pubblico, e al buon costume.

L’apertura di qualsiasi procedimento penale a carico dell’associato o, trattandosi di ente associato e/o persona giuridica, dei legali rappresentanti, deve essere comunicata senza indugio al Presidente con lettera raccomandata.

Eventuali controversie aventi origine dal provvedimento di esclusione dell’associato sono demandate alla procedura disciplinata dal successivo articolo 13.

Il richiedente l’ammissione, cui tale ammissione sia stata negata, potrà ricorrere all’Assemblea dei Soci.

Ogni associato ha diritto di recesso, su richiesta scritta da inviare al Presidente via mail. Il recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Presidente riceve la notifica della volontà di recesso.

Art. 5 – DIRITTI, DOVERI E DIVIETI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 3 relativamente agli associati onorari, ha pari diritti, obblighi e poteri, in particolare quello di voto in assemblea e di elettorato attivo e passivo per l’elezione alle cariche sociali.

Ad ogni socio spetta un voto.

L’associato receduto o escluso o che, comunque, ha cessato di far parte dell’associazione, non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa né al rimborso della quota associativa.

La qualità di socio non è trasferibile.

L’associato è domiciliato ove indicato nella richiesta di ammissione.

Ogni associato è tenuto al versamento di una quota associativa il cui ammontare viene deliberato annualmente dall’assemblea.

La quota associativa deve essere rinnovata entro il primo trimestre dell’esercizio sociale. 

L’esercizio sociale dura un anno, dal 30 settembre dell’anno in corso al 29 settembre incluso dell’anno successivo.

E’ vietato corrispondere a chiunque compensi se non per collaborazioni finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente

– il Vice Presidente

– il Segretario Tesoriere

Art. 7 – ASSEMBLEA

L’Assemblea si compone di tutti gli associati e ne è l’organo sovrano; viene convocata dal Presidente, anche fuori dalla sede dell’associazione, purché in Italia, mediante avviso affisso nella sede sociale, pubblicato sul sito web dell’Associazione e inviato per posta elettronica a tutti gli aderenti l’Associazione, contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, dell’ora e del giorno della riunione. Tale comunicazione è diretta a ciascun associato almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza. Può anche essere prevista una seconda convocazione, purché in data diversa dalla prima.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; l’Assemblea stessa nomina un segretario e gli eventuali scrutatori.

Il Presidente convoca l’Assemblea almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogniqualvolta lo richieda il Presidente, o ne sia fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L’Assemblea delibera altresì sulla nomina degli organi dell’associazione, sull’ammontare delle quote associative, sulle modifiche dello Statuto, nonché su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Art. 8 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA E MAGGIORANZE

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo espresso anche per alzata di mano.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica. Esso è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, scelti fra gli associati, secondo le determinazioni dell’Assemblea.

Nel caso vengano a mancare uno o più Consiglieri, ma non la maggioranza del Consiglio Direttivo, questo provvede a sostituirli cooptando un uguale numero di membri.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione dovrà avvenire per lettera o posta elettronica inviata almeno sette giorni prima o, nei casi d’urgenza, per fax o posta elettronica inviata almeno due giorni prima della riunione.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

In ogni caso il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni sono redatti da un Segretario che li sottoscrive unitamente al Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare esperti esterni o rappresentanti di eventuali gruppi di studio o di lavoro o comitati culturali anche senza diritto di voto

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione e tra l’altro provvede a:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

b) nominare, in caso di necessità od opportunità, commissioni tematiche, composte da membri interni o esterni al Consiglio;

c) predisporre il rendiconto economico da sottoporre all’Assemblea;

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

e) in caso di necessità, verificare la permanenza in capo agli associati dei requisiti per l’ammissione;

f) deliberare in ordine alle domande di ammissione di nuovi associati;

g) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti e/o persone giuridiche, istituzioni pubbliche e/o private che interessino l’attività dell’associazione stessa;

h) predisporre la relazione annuale sull’attività dell’associazione da sottoporre all’Assemblea dei soci;

) assumere e licenziare l’eventuale personale dell’associazione, fissarne le retribuzioni e le mansioni entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti;

Il) Consiglio Direttivo, nell’ambito dei propri poteri, può conferire e revocare mandati e procure per singoli atti e categorie di atti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente verranno nominati dall’Assemblea; essi durano in carica per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica e sono rieleggibili.

Il Presidente dovrà:

– convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;

– prendere, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica da parte dello stesso alla prima riunione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della stessa, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza legale dell’associazione spetta al Vice Presidente.

Art. 11 – SEGRETARIO TESORIERE

Il Segretario Tesoriere cura la esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ed è responsabile della corretta tenuta della contabilità dell’associazione.

Può aprire ed estinguere conti correnti bancari a nome dell’Associazione, e può compiere operazioni sui suddetti conti correnti.

Il Segretario Tesoriere dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica; è rieleggibile e può essere anche non associato.

Art. 12 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’Assemblea;

b) dalle quote associative annuali degli associati;

c) da versamenti volontari degli associati;

d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;

f) da compensi derivanti dallo svolgimento di ricerche, studi e corsi di formazione nell’ambito delle attività associative ed in generale dallo svolgimento delle attività dell’associazione.

g) da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

h) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

i) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

l) da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione.

La quota associativa è dovuta per l’intero ammontare qualunque sia il momento della avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l’esercizio in corso.

Art. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro da nominarsi dall’assemblea il quale giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 14 – BILANCIO E UTILI

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell’Assemblea o, in assenza della stessa, dei liquidatori ad altra Associazione avente finalità analoghe a quelle della Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.